Nuova Normativa RC Auto Per Aziende

A seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria, sono state introdotte attraverso il D. Lgs n. 184/2023 delle importanti novità in ambito di Assicurazione RC Auto.

In particolare è stato allargato il perimetro di obbligatorietà della copertura RCA anche a veicoli che in precedenza potevano essere assicurati nell’ambito della polizza RC verso Terzi dell’Azienda.

Secondo la nuova normativa se un veicolo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Veicolo a motore ed azionato esclusivamente da una forza meccanica
  • Circola sul suolo (e non su rotaia)
  • Ha una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
  • O ha un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h

 deve essere dotato di copertura RCA anche se non targato

Questo principio si applica a prescindere dalle caratteristiche del terreno su cui è utilizzato il mezzo, dal fatto che sia fermo o in movimento ed anche nel caso in cui i veicoli vengano utilizzati in zone il cui l’accesso sia soggetto a restrizioni.  Sono quindi ricompresi i veicoli (ad es rimorchi) destinati ad essere utilizzati con un mezzo con le caratteristiche sopra indicate.

Qualora il veicolo non venisse assicurato, il proprietario rischierebbe una sanzione amministrativa di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede un minimo di € 866,00 fino ad un massimo di € 3.464,00. Per i mezzi che circolano in aree soggette a restrizioni le sanzioni applicabili sono quelle di cui all’articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

Il rischio maggiore però deriva dal fatto che, in caso di sinistro causato dall’uso di tali mezzi, la Compagnia Assicurativa potrebbe rifiutarsi di pagare/gestire il sinistro nella/con la polizza di Responsabilità Civile dell’Azienda, poiché rientrerebbe nell’ambito dell’RC Auto e pertanto dovrebbe avere l’apposita copertura.

Quali sono i mezzi che rientrerebbero nell’obbligo assicurativo?

In estrema sintesi rientrerebbero in tale casistica i muletti, le macchine operatrici, i carrelli elevatori, i mezzi d’opera, i cingoli, che rispettano le caratteristiche tecniche precedentemente riportate ed i rimorchi da essi trainati.

Come spesso accade subito dopo l’introduzione di una nuova normativa, l’applicazione concreta della stessa presenta differenti approcci da parte delle Compagnie. Le più “restrittive” hanno già fatto sapere che non pagheranno sinistri nell’ambito della polizza RCT dell’azienda se i veicoli coinvolti rientrano nella nuova normativa. Altre compagnie più “flessibili” hanno invece comunicato informalmente che fino a quando non verranno chiariti alcuni aspetti da parte del legislatore continueranno a ritenere i mezzi assicurati nell’ambito della polizza RCT dell’azienda. Precisiamo inoltre che la norma sarebbe dovuta diventare operativa dal 31/12/2023, ma la sua reale applicazione è stata prorogata, proprio a causa della sua poca chiarezza, al 30/06/2024 ed al momento non sono previsti ulteriori slittamenti.

 I nostri consigli:

  1. Verificare se nel parco veicoli (non targati) siano presenti dei veicoli con le caratteristiche sopra riportate,
  2. Una volta individuati contattarci al fine di comprendere quale possa essere la soluzione migliore da adottare.
  3. Ricordiamo che sarà necessario avere le caratteristiche tecniche del mezzo e soprattutto il numero di telaio
  4. Confrontarsi anche con le proprie associazioni di categoria.
  5. Se nella vostra azienda esistono dei mezzi a noleggio, il locatore di carrelli elevatori, escavatori, ecc… è responsabile in solido con il locatario, questo comporta la necessità urgente di confrontarsi anche con loro.

Precisiamo da ultimo che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione:

  1. I veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (ad esempio quelli destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione) nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente (es. fermo amministrativo, confisca e sequestro disposti dall’autorità amministrativa o giudiziaria);
  2. I veicoli inidonei all’uso come mezzi di trasporto, e quelli il cui utilizzo è volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.